IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460  «Riordino
della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto l'art.  8  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022  n.  175
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di  politica  energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 «Misure urgenti  di
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; 
  Considerato che il contributo straordinario di cui al medesimo art.
8, comma 1, e' riconosciuto, nei limiti  delle  risorse  disponibili,
pari  a  170  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  in   proporzione
all'incremento  dei  costi  sostenuti  rispetto  all'analogo  periodo
dell'anno 2021; 
  Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1,  del
citato decreto-legge 144 del 2022 viene precisato che «una quota  del
Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro  per  l'anno
2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di  spesa
e  in  proporzione  all'incremento  dei  costi   sostenuti   rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di  un  contributo  straordinario
destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del  terzo  settore
iscritti al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui
all'art. 45 del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  delle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  alla  relativa  anagrafe,  delle
fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona
di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207,  e  degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi  sociosanitari
e socioassistenziali in regime  semiresidenziale  e  residenziale  in
favore di anziani»; 
  Visto l'art. 1, comma 366 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che prevede un
incremento di 5 milioni per il 2023 del  fondo  di  cui  all'art.  8,
comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.  144  del  2022  finalizzato
all'erogazione  di  un  contributo  straordinario  alle   istituzioni
pubbliche  di  assistenza  e   beneficienza   che   erogano   servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali  in  regime  semiresidenziale  e
residenziale in favore di anziani; 
  Considerato che il  comma  3,  del  medesimo  art.  8,  demanda  ad
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con l'autorita' politica delegata in materia  di
disabilita' e con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  del
lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza  con  i
criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.  8,  dei  criteri  ai
fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione
delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del  contributo
stesso e le procedure di controllo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2023 di cui al comma 3, dell'art.  8  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144 recante disposizioni urgenti in  favore  degli
enti del terzo settore; 
  Considerato che, ai sensi del citato  art.  8,  comma  5,  «per  le
operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e  2  e
all'erogazione dei  contributi,  le  amministrazioni  interessate  si
avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa  stipulazione  di  apposite
convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei
limiti individuati nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 3.»; 
  Considerata la necessita' di  provvedere  all'individuazione  delle
procedure operative  per  dare  attuazione  alle  previsioni  di  cui
all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di
quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio  dei
ministri e di quelli relativi alle attribuzioni  di  cui  all'art.  5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Di concerto  con  il  Ministro  per  le  disabilita',  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'accesso al contributo di 5 milioni previsto dall'art. 1, comma  366
della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'art. 8, comma 1 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
nonche' le procedure di controllo anche successive all'erogazione.